Per registrarsi compilare il modulo cliccando qui
Focus Lavoro & Fisco
I nuovi minimi dei collaboratori domestici 2010
I nuovi minimi dei collaboratori domestici 2010
LIVELLI
TABELLA A
LAVORATORI
CONVIVENTI
VALORI MENSILI
INDENNITÀ
A
572.71
AS
676.84
B
728.91
BS
780.97
C
833.04
CS
885.10
D
1041.30
153.98
DS
1093.36
153.98
LIVELLI
TABELLA B
LAVORATORI DI CUI ART.15 2°C.
VALORI MENSILI
A
AS
B
520.65
BS
546.68
C
603.95
CS
D
DS
LIVELLI
TABELLA C
LAVORATORI NON CONVIVENTI
VALORI ORARI
A
4.16
AS
4.90
B
5.21
BS
5.52
C
5.83
CS
6.13
D
7.08
DS
7.39
LIVELLI
TABELLA D
ASSISTENZA
NOTTURNA
VALORI MENSILI
AUTOSUFFICIENTI
NON
AUTOSUFFICIENTI
BS
898.12
CS
1017.87
DS
1257.37
LIVELLI
TABELLA E
PRESENZA NOTTURNA
VALORI MENSILI
LIVELLO UNICO
601.36
TABELLA F
INDENNITÀ
TOTALE INDENNITÀ VITTO E ALLOGGIO
Pranzo e/o colazione
cena
Alloggio
1.72
1.72
1.49
4.93
www.rossellaquintavalle.it
Assegno per il nucleo familiare e di maternità concessi dai Comuni
Assegno per il nucleo familiare e di maternità
concessi dai Comuni
di Rossella Quintavalle
con
circolare INPS n. 28 del 01/03/2010, l'Istituto di Previdenza ha comunicato il
nuovo importo delle prestazioni sociali relative agli Assegno per il nucleo
Familiare e all'Assegno di maternità dei Comuni:
ASSEGNO
PER IL NUCLEO FAMILIARE
L'assegno
per il nucleo familiare da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2010 è
pari, nella misura intera, a Euro 129,79.
Per
le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della
situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque
componenti, di cui almeno tre figli minori, è pari a Euro 23.362,70
Ovviamente,
per l'assegno per il nucleo familiare da erogare per il 2009, per i
procedimenti in corso, continuano ad applicarsi i valori previsti per il
medesimo anno 2009.
ASSEGNO
DI MATERNITA'
A
seguito del suddetto incremento ISTAT, l'importo dell'assegno mensile di
maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti
preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010 al 31.12.2010
è pari a Euro 311,27 per complessivi Euro 1.556,35.
Il
valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei
familiari composti da tre componenti, da tenere presente per le nascite, gli
affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1.1.2010
al 31.12.2010, è pari a Euro 32.448,22.
Dal
sito dell'INPS.
Rossella
Quintavalle
C.d.L.
in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Il lavoro occasionale e i voucher: Approfondimento
Il lavoro occasionale e i voucher
Approfondimento
di Rossella Quintavalle
Chi come me sono anni che
ci sta in mezzo, ne ha sentite di tutti i colori sulle tipologie di lavoro
possibili, ma ogni volta, prima viene lanciata la "genialata" e poi si mette
tutti sul chi va là per paura di un uso incontrollato del nuovo istituto. Si precisa
quindi che: per prestazioni di lavoro
occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura
meramente occasionale e accessoria, non riconducibili alle tipiche tipologie di
lavoro subordinato. Non pensiamo quindi che si possa sostituire un
lavoratore subordinato utilizzando un voucher. L'avvertimento è d'obbligo
perché spesso si sente sussurrare la proposta di utilizzare questa nuova
tipologia di lavoro, ad esempio, provare un lavoratore prima di assumerlo o per
evitare un contratto a tempo determinato.
Non è così. Il legislatore ha solo voluto assicurare un minimo di tutela
previdenziale e assicurativa a lavoratori a rischio di esclusione sociale,
impegnati in piccoli lavori occasionali, altrimenti utilizzati in nero.
Oramai di uso comune, forse
troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell'ambito del
lavoro accessorio ai sensi dell'articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e
successive modificazioni.
Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12
aprile 2009, ha
apportato significative modifiche all'art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito
al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e
ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge
Finanziaria n. 191/2009.
Dopo aver conosciuta
l'applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l'INPS ha
precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell'art. 7-ter della legge n.
33/2009, interessano specificatamente:
gli studenti, le
casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario
o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall'ultima legge
Finanziaria e dell'ampliamento del campo di utenti e attività, l'INPS torna
sull'argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010.
Questo il quadro in questo
momento:
Per quel che riguarda gli studenti:
- Gli studenti con meno di
25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università
o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro
occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di
vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera
e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per
svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell'ambito di
qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l'individuazione
dei "periodi di vacanza", si considerano tali:
a) "vacanze natalizie" il
periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) "vacanze pasquali" il
periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì
dell'Angelo;
c) "vacanze estive" i
giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
- (NOVITA') Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università, possono accedere al lavoro
occasionale accessorio, reso nell'ambito di qualsiasi settore produttivo
compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell'anno.
Lavoratori part- time (NOVITA')
La finanziaria 2010 ha introdotto una
nuova figura di lavoratore che può essere utilizzata attraverso i voucher in
via sperimentale per l'anno 2010: il lavoratore occupato part time. Lo stesso
può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, in qualsiasi settore
produttivo, durante il tempo libero dall'altro lavoro part-time subordinato.
Non potrà utilizzare quel
lavoratore attraverso l'utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo
ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.
Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
Proroga
per tutto il 2010 per l'utilizzo dei voucher per i lavoratori percettori di
prestazioni integrative a sostegno del reddito, in tutti i settori produttivi
ed anche a favore degli Enti locali. Lavoratori destinatari:
-
percettori di
prestazioni integrative salariali;
-
percettori di
prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione
ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili.
Il
limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti)
ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di
euro 4.000,00.
Le casalinghe:
Questa categoria di
lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell'ambito di
attività
agricole di carattere
stagionale (art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per
pensionati e studenti. Per "casalinga" deve
intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non
retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività
lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
Per i pensionati:
Qualsiasi pensionato può
svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art.
70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste
dall'art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA').
LIMITI
I voucher o buoni lavoro,
già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per
personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in
modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo
stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori
in tutti i settori.
Il limite del compenso
erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto.
Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro (corrispondenti
a 4.995 euro netti).
Il lavoratore mantiene
l'iscrizione nelle liste di disoccupazione.
Con
questo nuovo sistema, attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di
eliminare anche le più piccole prestazioni "in nero" consegnando al lavoratore
un buono riscuotibile
Minimali e Massimali Enasarco 2010
Minimali e Massimali Enasarco 2010
Di Rossella Quintavalle
I massimali e i minimali vengono aggiornati ogni due anni, per cui questo anno
abbiamo i nuovi valori 2010/2011.
Riportiamo i nuovi importi e le percentuali che dovranno essere utilizzati per
il 2010, per il pagamento dei contributi Enasarco.
Aliquote ENASARCO 2010
Aliquota Monomandatario
13,50%
Aliquota Plurimandatario 13,50%
Il 50% dell'Importo calcolato sull'Imponibile Provvigionale è a Carico
dell'Agente (con una trattenuta in fattura) e il restante 50% è a Carico
dell'Azienda Mandante stessa.
L'aliquota del contributo Enasarco quindi dal 01/01/2006 e' pari 13,5% di cui
6,75% a carico ditta e 6,75% a carico dell'agente ed è per ora rimasta
invariata.
Minimali e Massimali contributivi e Massimale
2009/2010
CONTRIBUTO MINIMO
ANNUO
2009
2010
MONOMANDATARI 759.00
789.00
PLURIMANDATARI 381.00
396.00
CONTRIBUTO MASSIMO ANNUO
I massimali provvisionali annui su cui calcolare i contributi sono stabiliti
nelle seguenti misure:
2009 2010
MONOMANDATARI
26.603,00 27.667,00
PLURIMANDATARI 15.202,00
15.810,00
I contributi dovranno
essere calcolati sulle provvigioni dovute ancorchè non pagate e il riferimento
trimestrale e' considerato per competenza.
I minimali contributivi e i massimali provvisionali sono aggiornati con la
rivalutazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
(FOI).
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Oggi Imposta di registro - ISTAT Imposta di registro- ISTAT
Di Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
In scadenza il 02/03/2010 il pagamento relativo all'imposta
di registro sui canoni di locazione per le cessioni, le risoluzioni anche
tacite, annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani
successive alla prima, con inizio a partire 01/02/2010 (30
giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di
rinnovo), anche se di minimo importo.
correggere
L'indice ISTAT da
applicare per la variazione annuale Gennaio 2009 - Gennaio 2010 e' pari a 0,972% già ridotto al 75%.
L'Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale Gennaio 2008 - Gennaio 2010 è pari a 2,175% già ridotto al 75%.
Il pagamento va effettuato
tramite modello F23 in banca o alla posta utilizzando i codici:
107T per l'imposta di registro per contratti di
locazione di fabbricati per l'intero periodo;
108T Imposta di registro per affitto fondi rustici;
109T Imposta di registro per atti, contratti
verbali e denunce;
110T Imposta di registro per cessioni ( contratti
di locazioni e affitti);
112T per le annualità successive alla prima dei
contratti di locazione dei fabbricati;
114T per l'imposta di registro per proroghe;
115T per l'imposta di registro per contratti di locazione
per la prima annualità;
Causale RP (registrazione atti pubblici o privati )
Andrà indicato il codice
dell'ufficio presso il quale e' viene registrato il contratto
Per i contratti di nuova
stipulazione, la registrazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle
Entrate, andrà effettuata dopo l'effettuazione del pagamento dell'imposta,
entro 30 giorni dalla stipula, accompagnata da un apposito stampato con
l'apposizione di una marca da bollo di 14.62 euro per ogni 4 facciate scritte e
comunque ogni 100 righe.
L'imposta è pari al 2% del canone
annuo di affitto (0,50% per i fondi rustici e 1% per gli immobili strumentali anche se
soggetti all'imposta sul valore aggiunto),rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT intervenuti, con un minimo però di Euro 67.
In caso di risoluzione anticipata
del contratto di affitto, e' dovuta, ai sensi dell'articolo 28 del DPR
131/1986, l'imposta di Euro 67 entro 30 giorni dalla data della risoluzione
anticipata con modello F23 e codice tributo 113T (articolo 17 DPR 131/1986).
Andrà poi depositato il versamento, unitamente alla comunicazione di cessata
locazione all'ufficio delle entrate entro 20 giorni dal pagamento.
Ravvedimento OPEROSO
Se si è
dimenticati di versare l'imposta di registro, si può rimediare attraverso
l'istituto del ravvedimento operoso, oggi ancor più conveniente.
Se
l'imposta viene pagata entro 30 giorni dall'omissione, si dovrà pagare la
sanzione del 2,50% dell'imposta dovuta , oltre agli interessi di mora calcolati
al tasso del 3% annuo.
Se il
ritardo supera i 30 giorni, la sanzione
salirà al 3%.
Codici
tributo da indicare su modello F23:
Tributo
112T: Imposta più interessi;
Tributo
671T: sanzione;
causale
SZ con indicazione dell'anno cui si riferisce la sanzione..
Alcune informazioni:
Nel caso il contratto sia stato registrato telematicamente, il
versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite F24 on line.
L'ammontare
dell'imponibile sul quale calcolare l'imposta del 2%, andrà ridotto di un 30%
nel caso di contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 2
della legge 431/98.
Mancata registrazione del contratto
Si
ricorda che la mancata registrazione del contratto di affitto rende nulle le
obbligazioni di ambo le parti
Contratto ad uso turistico
Il contratto di locazione ad uso
turistico non rientra nell'ambito della normativa prevista dalla legge 431/98
ma viene regolato dall'articolo 1571 e seguenti del c.c. .
Il contratto di locazione è comunque
soggetto all'obbligo di registrazione solo se superiore ai 30 giorni.
Ulteriori informazioni si
potranno ottenere:
visitando il sito www.agenziaentrate.gov.it,
telefonando al numero 848800444.
Rossella
Quintavalle
C.d.L. in Roma
Scadenzario Marzo 2010
SCADENZARIO
DI MARZO 2010
01/03/2010
Ultimo
giorno utile per l'invio dei modelli Cud e delle certificazioni delle
ritenute d'acconto a liberi professionisti
Ultimo
termine per l'invio in telematica della Comunicazione IVA relativa al
2009
Ultimo
termine per il pagamento del bollettino FASI per i dirigenti industriali
Invio
Telematico UNIEMENS - EMENS aggregato
Invio
all'INPS della dichiarazione per applicazione CIG ridotta
02/03/2010
PAGAMENTO
DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER I CONTRATTI DI AFFITO REGISTRATI. CODICI TRIBUTO DA VERSARE CON MODELLO
f23:
115T
- imposta di registro per i contratti di locazione di prima annualità.
112T
- imposta di registro annualità successive.
107T
- imposta di registro pagata per l'intero periodo del contratto
10/03/2010
Versamento
fondo di previdenza dei giornalisti ( Previnet )
16/03/2010
VERSAMENTI TRAMITE F24 RELATIVI A:
Liquidazione
periodica IVA per i contribuenti mensili
Versamento
ritenute sui redditi dei dipendenti
Versamenti
contributivi INPS dipendenti e parasubordinati, ENPALS, INPGI ( TRAMITE
MODELLO F24 ACCISE)
Presentazione
in telematica della denuncia DASM per i giornalisti relativamente ai
contributi del mese precedente
Ritenute
4% condomini
Invio
telematico autoliquidazioni inail
Pagamento
dell'IVA a saldo 2009 codice 6099
18/03/2010
Ravvedimento
operoso per imposte non pagate il 16/02/2010 (30 giorni dal 16/02/2010)
Versamento tardivo di Iva e ritenute alla fonte, con pagamento sanzione
2,5% e interessi 1% annuo. Mod. F24 telematico e cod. trib: 8904
(sanzioni Iva) e 8906 (sanzioni ritenute) e 1991 (interessi Iva); n.b.:
interessi relativi a ritenute versati assieme a ritenute..
20/3/2010
VERSAMENTI RELATIVI A:
CASAGIT
25/03/2010
PRESENTAZIONE
DENUNCIA
MENSILE ENPALS-ENPAIA
30/03/2010
·
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER I
CONTRATTI DI AFFITO REGISTRATI. CODICI
TRIBUTO DA VERSARE CON MODELLO f23:
·
115T - imposta di registro per i contratti di
locazione di prima annualità.
·
112T - imposta di registro annualità
successive.
·
107T - imposta di registro pagata per l'intero
periodo del contratto
31/03/2010
·
Contribuzione Enasarco FIRR - pagamento
contributi per il Fondo Risoluzione rapporto di agenti e rappresentanti
calcolati sulle provvigioni dell'anno precedente
·
Scadenza Privacy data certa
·
Invio Telematico UNIEMENS - EMENS aggregato
·
Scadenza versamento contributi volontari
relativi al IV trimestre 2009.
·
Scadenza domanda disoccupazione con requisiti
ridotti.
Dichiarazione per aliquota ridotta INPS per l’Industria
Dichiarazione per aliquota ridotta INPS per l'Industria
Entro fine mese le aziende industriali, edili e lapidee, dovranno
presentare all'INPS la dichiarazione per la determinazione dell'aliquota della
Cig che aumenta al superamento dei 50 dipendenti.
Ricordiamo che dal 2003 l'inoltro della dichiarazione non e'
più dovuta tutti gli anni ma solamente quando nell'anno precedente e' variata
la media dei dipendenti rispetto a quanto dichiarato in precedenza. La forza
lavoro da prendere in considerazione per determinare il superamento o meno delle
cinquanta unità e l'aliquota da applicare per il 2010, e' costituita dalla media dei lavoratori
occupati nell'anno 2009.
Si ricorda inoltre che tale dichiarazione va effettuata
anche in occasione dell'inizio di attività con dipendenti.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
La Comunicazione IVA 2010
La Comunicazione IVA 2010
Di Rossella Quintavalle
Scade il 1/03/2010 il termine per
trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati IVA relativi al 2009 da parte dei
soggetti titolari di partita IVA attraverso la cosiddetta "comunicazione
annuale dati IVA" utilizzando la nuova modulistica contenuta nel
provvedimento 15/01/2010.
Sono soggetti all'invio tutti i
titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA
annuale anche se non hanno avuto operazioni imponibili.
Non sono soggetti all'invio:
Ø
le persone fisiche che nell'anno 2009 hanno
effettuato un volume d'affari complessivo inferiore o pari a 25.000 euro (NOVITA' - art.10, comma 1 d.l. 78/2009), anche se tenuti poi a presentare la dichiarazione annuale IVA;
Ø
esonerati i soggetti domiciliati al di fuori
della Comunità europea che effettuano solamente attività di commercio
elettronico,
Ø
coloro che effettuano solamente operazioni
esenti ai sensi dell'articolo 10 DPR 633/72 e successive modificazioni (quali prestazioni
sanitarie, educative e didattiche, locazione de immobili, operazioni di
assicurazione, ecc.);
Ø
agricoli produttori esonerati dagli adempimenti ai sensi dell'articolo 34, comma 6, primo e
secondo periodo DPR 633/972, che nel 2007 hanno realizzato un volume d'affari
non superiore a 7000,00 euro a prescindere dal luogo di esercizio della
attività;
Ø
chi e' sottoposto a procedure concorsuali;
Ø
Esercenti attività di organizzazione giochi,
intrattenimento, che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi
ordinari;
Ø
Associazioni sportive dilettantistiche e le associazioni non profit (legge 398/91)
Ø
Imprese individuali che abbiano dato in affitto
l'unica azienda.
Ø
I contribuenti che dal 2008 applicano il regime
dei minimi, sono esonerati dalla prossima comunicazione IVA;
Ø
NOVITA':
coloro che presentano entro febbraio 2010 la dichiarazione annuale IVA.
Si ricorda che la comunicazione
IVA non e' sostitutiva della dichiarazione annuale dell'IVA da trasmettere in
un secondo momento, ma solamente una comunicazione di dati e notizie attraverso la quale non viene
determinata in via definitiva ne' l'IVA a debito né quella a credito in quanto
non si deve tenere conto dei calcoli definitivi del prorata, né del credito
dell'anno precedente, né dei versamenti eseguiti durante l'anno. Il
contribuente deve quindi solamente indicare i dati complessivi delle
liquidazioni periodiche del 2009, senza tenere conto di eventuali operazioni di
rettifica o conguaglio che andranno invece indicati nella dichiarazione IVA da
presentare assieme al modello UNICO/2010 o nella dichiarazione autonoma annuale
IVA.
La dichiarazione va presentata
esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario
abilitato che sarà obbligato a rilasciare la relativa ricevuta dell'avvenuto
impegno alla trasmissione.
Lo stesso intermediario, entro 30
giorni dalla scadenza dovrà consegnare l'originale della comunicazione dati IVA che ha trasmesso
all'Agenzia dell'Entrate unitamente alla ricevuta di avvenuta trasmissione.
Le comunicazioni scartate dal
sistema telematico saranno considerate tempestive se ritrasmesse entro i 5
giorni lavorativi successivi
Eventuali errori saranno
direttamente rettificati con la dichiarazione IVA annuale in quanto non
previste dichiarazioni integrative o correttive.
Sanzioni
L'omessa presentazione della
comunicazione IVA o l'invio della stessa con dati errati, comporta una sanzione
da 258,00 a
2065,00 euro.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Indici TFR Gennaio 2010
il coefficiente TFR di Gennaio 2010
Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del
trattamento di fine rapporto per ultimare i calcoli di gennaio 2010 è pari a 0,235457
(indice Istat 136).
Stop alla doppia contribuzione INPS
Finalmente le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza
n. 3240/2010, hanno condannato l'ingiusta richiesta dell'INPS sulla doppia contribuzione dei Soci delle
società commerciali, (nella forma giuridica di S.R.L.) obbligati ad iscriversi
alla gestione commercianti e alla gestione separata quando ricevano compensi in
qualità di amministratori.
Questi soggetti sono stati fino ad oggi oggetto di richiesta
di duplice iscrizione presso l'Istituto della Previdenza.
Ora rimaniamo in attesa delle considerazioni in merito da
parte dell'INPS che dovrà vedersela con una sentenza che ribadisce che
l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto, dovrà essere decisa in
base all'attività prevalente esercitata dal soggetto da iscrivere.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it