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Focus Lavoro & Fisco
I voucher in tabaccheria
Da metà aprile più diffusi
i voucher in tabaccheria
I voucher per lavoro
occasionale di tipo accessorio, da metà aprile saranno anche nelle tabaccherie
della Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Questo l’esito
dell’accordo stipulato dal Presidente Antonio Mastrapasqua dell’INPS e il
presidente della FIT Giovanni Risso. (Federazione italiana tabaccai).
Sarà molto più agevole
utilizzarli per regolarizzare quei rapporti che vivono nel limbo tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo.
Per approfondimento in
merito si riporta l’approfondimento già pubblicato in data 08/03/2010 su questo
sito.
Il lavoro occasionale e i voucher
Approfondimento
di Rossella Quintavalle
Chi come me sono anni che
ci sta in mezzo, ne ha sentite di tutti i colori sulle tipologie di lavoro
possibili, ma ogni volta, prima viene lanciata la “genialata” e poi si mette
tutti sul chi va là per paura di un uso incontrollato del nuovo istituto. Si precisa
quindi che: per prestazioni di lavoro
occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura
meramente occasionale e accessoria, non riconducibili alle tipiche tipologie di
lavoro subordinato. Non pensiamo quindi che si possa sostituire un
lavoratore subordinato utilizzando un voucher. L’avvertimento è d’obbligo
perché spesso si sente sussurrare la proposta di utilizzare questa nuova
tipologia di lavoro, ad esempio, provare un lavoratore prima di assumerlo o per
evitare un contratto a tempo determinato.
Non è così. Il legislatore ha solo voluto assicurare un minimo di tutela
previdenziale e assicurativa a lavoratori a rischio di esclusione sociale,
impegnati in piccoli lavori occasionali, altrimenti utilizzati in nero.
Oramai di uso comune, forse
troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell’ambito del
lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e
successive modificazioni.
Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12
aprile 2009, ha
apportato significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito
al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e
ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge
Finanziaria n. 191/2009.
Dopo aver conosciuta
l’applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l’INPS ha
precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n.
33/2009, interessano specificatamente:
gli studenti, le
casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario
o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall’ultima legge
Finanziaria e dell’ampliamento del campo di utenti e attività, l’INPS torna
sull’argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010.
Questo il quadro in questo
momento:
Per quel che riguarda gli studenti:
- Gli studenti con meno di
25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università
o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro
occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di
vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera
e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per
svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di
qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l’individuazione
dei “periodi di vacanza”, si considerano tali:
a) “vacanze natalizie” il
periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo
che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i
giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
- (NOVITA’) Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, possono accedere al lavoro
occasionale accessorio, reso nell’ambito di qualsiasi settore produttivo
compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell’anno.
Lavoratori part- time (NOVITA’)
La finanziaria 2010 ha introdotto una
nuova figura di lavoratore che può essere utilizzata attraverso i voucher in
via sperimentale per l’anno 2010: il lavoratore occupato part time. Lo stesso
può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, in qualsiasi settore
produttivo, durante il tempo libero dall’altro lavoro part-time subordinato.
Non potrà utilizzare quel
lavoratore attraverso l’utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo
ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.
Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
Proroga
per tutto il 2010 per l’utilizzo dei voucher per i lavoratori percettori di
prestazioni integrative a sostegno del reddito, in tutti i settori produttivi
ed anche a favore degli Enti locali. Lavoratori destinatari:
-
percettori di
prestazioni integrative salariali;
-
percettori di
prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione
ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili.
Il
limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti)
ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di
euro 4.000,00.
Le casalinghe:
Questa categoria di
lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di
attività
agricole di carattere stagionale
(art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per
pensionati e studenti. Per “casalinga” deve
intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non
retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività
lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
Per i pensionati:
Qualsiasi pensionato può
svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art.
70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste
dall’art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA’).
LIMITI
I voucher o buoni lavoro,
già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per
personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in
modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo
stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori
in tutti i settori.
Il limite del compenso
erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto.
Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro
(corrispondenti a 4.995 euro netti).
Il lavoratore mantiene
l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.
Con questo nuovo sistema,
attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di eliminare anche le più
piccole prestazioni “in nero” consegnando al lavoratore un buono riscuotibile
in qualsiasi ufficio postale, ma bisognerà cercare di non incorrere in sanzione
utilizzando tale sistema per mascherare lavoro riconducibile alla tipologia di
lavoro subordinato o autonomo;tale sistema non potrà assolutamente essere
utilizzato nelle opere di appalto.
(NOVITA’)
> Anche le imprese
familiari rientrano tra i soggetti che possono ricorrere all’utilizzo del
lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori di attività ma potrà
essere utilizzato fino ad un massimo di euro 10.000,00 netto (euro 13.333,00
lordo) per ciascun anno fiscale.
> Tra le prestazioni di
lavoro accessorio si collocano anche tutte quelle prestazioni di natura
occasionale rese nell’ambito delle attività di lavoro svolto nei maneggi e
nelle scuderie.
Adempimenti dei committenti
I committenti che intendono avvalersi del
lavoro occasionale di tipo accessorio, mediante procedura telematica, possono
operare, alternativamente, tramite:
Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se sono già
presenti sugli archivi ARCA dell'INPS.
Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/ nella sezione
Servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono
già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN.
Sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento
(canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS).
Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del
CCNL di settore.
I buoni, acquistabili fino
ad oggi presso l’INPS dietro presentazione del pagamento tramite c/c 89778229,
potranno essere acquistati anche in alcune tabaccherie associate alla FIT.
Con l’acquisto del buono si
compiono due pagamenti contemporaneamente: il compenso al lavoratore
occasionale e il pagamento dei contributi INPS gestione separata e INAIL.
Tali compensi sono inoltre
esenti da ogni imposizione fiscale.
Quando si utilizzano
lavoratori retribuiti tramite buono, non
è necessario comunicare anticipatamente l’assunzione del lavoratore nè
sottoscrivere un contratto di lavoro, ma resta l’obbligo della comunicazione
anticipata all’INAIL tramite la modalità fax al numero 800657657 indicando luogo
e periodo della prestazione oltre ai dati anagrafici del committente e del
lavoratore. Da settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it
(sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di
effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL e le eventuali successive
variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio
riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici
propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro
(cessazione o modifica del periodo).
Non vi è obbligo di
trascrizione sul libro UNICO del lavoro.
E’ inoltre importante
precisare che tali prestazioni occasionali non danno luogo a trattamenti di
malattia o maternità, disoccupazione e assegni familiari e non consentono il
rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il valore di ogni singolo
buono e’ pari a 10 Euro di cui euro 7.50 andranno al lavoratore e euro 2.50
agli istituti previdenziali. Sono disponibili anche buoni multipli da 50 Euro
con valore economico di Euro 37.50.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
31 Marzo 2010 quarto versamento dei CONTRIBUTI VOLONTARI per il 2009 31 Marzo 2010 quarto versamento dei CONTRIBUTI VOLONTARI per il 2009
di Rossella Quintavalle
Entro
il 31 Marzo 2010 gli autorizzati ai contributi volontari, sono chiamati a
versare la
quota
del quarto trimestre dell’anno 2009.
Per ottenere l’autorizzazione è
necessario presentare la domanda alla propria sede INPS sul modello 010/M .
L’autorizzazione viene concessa
solamente se il richiedente non svolge alcuna attività di lavoro dipendente,
autonoma o da libero professionista e se non è titolare di pensione diretta. .
La domanda può essere trasmessa anche
via internet, collegandosi al sito WWW.INPS.IT
compilando la domanda nell’area “ modulistica”.
La
contribuzione volontaria è naturalmente possibile anche per i lavoratori
autonomi siano essi commercianti o artigiani e anche per i lavoratori
parasubordinati che non possono però versare contemporaneamente al rapporto di
collaborazione.
Quanto si Paga
Si versano i
contributi a percentuale, calcolati sulla retribuzione percepita nelle 52
settimane precedenti la data di presentazione della domanda. L’importo minimo
di retribuzione non può però essere inferiore alla retribuzione settimanale
minima imponibile stabilita dalla legge ogni anno. ( per il 2009 183.10 euro).
Per gli
artigiani e commercianti l’importo sarà
determinato dall’INPS e calcolato sulla media settimanale dei redditi degli ultimi tre anni.
Le scadenze
sono entro il 30 giugno per il trimestre da gennaio a marzo; entro il 30
settembre per il trimestre da aprile a giugno; entro il 31 dicembre per il
trimestre da luglio a settembre; entro il 31 marzo per il trimestre da ottobre
a dicembre.
Gli importi
aumentano ogni anno in quanto rivalutati in base alla variazione dell’indice
del costo della vita determinato dall’ISTAT nell’anno precedente ma non si può
versare di più perché si è vincolati a quella retribuzione e a quella aliquota.
Il costo e’
alto ma se ne potrà recuperare una parte deducendo i versamenti dal reddito
complessivo della propria dichiarazione dei redditi.
Rossella
Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Dal 1 Aprile obbligatorio utilizzare COMUNICA
Dal 1 Aprile obbligatorio utilizzare COMUNICA
di Rossella Quintavalle
Con l'articolo 9 del D.L.
n. 7 - convertito in Legge n. 40 del 2/04/2007 -, nasce questo nuovo progetto
dal nome "COMUNICA", Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.
Una sola comunicazione per
assolvere, con un unico invio telematico, tutti gli adempimenti di tipo
amministrativo, fiscale, previdenziale, assicurativo e ai fini del Registro
delle Imprese.
Tale nuova modalità,
avviata nel 2008, applicata da ottobre 2009, sarà a regime dal 01/04/2010 per
tutte le nuove imprese.
Sono quindi coinvolti i dati relativi che devono
essere a conoscenza di:
a) gli uffici del registro
imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
b) l'Agenzia delle entrate;
c) l'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni provinciali
per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle
imprese artigiane;
f) il Ministero del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
Le comunicazioni da effettuare tramite COMUNICA:
a) dichiarazione di inizio
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
b) domanda d'iscrizione di
nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con
esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda d'iscrizione,
variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
d) domanda d'iscrizione,
variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente
alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.
44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
e) domanda di iscrizione e
cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati
d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attività;
3) modifica denominazione
impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attività;
6) sospensione attività;
7) modifica della sede
legale;
8) modifica della sede
operativa;
g) domanda di iscrizione,
variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione,
variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
Informazioni dell'INPS
Con propria circolare n. 41
del 26/03/2010 l'Istituto di Previdenza detta le modalità di comunicazione per
quanto attiene le informazioni che lo riguardano.
Non sempre, anzi quasi mai,
aprendo un'attività, si assume in contemporanea il personale dipendente e
quindi non necessita attivare immediatamente e obbligatoriamente posizioni
inattive, mentre si dovrà dare indicazioni circa l'eventuale posizione del
socio artigiano o commerciante da iscrivere obbligatoriamente alla gestione
previdenziale.
Testualmente dalla circolare 41/2010 dell'INPS:
"Pertanto nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con
contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà
dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende
necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per
nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti
dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando
l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica
DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di
iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il
previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole,
il modello di denuncia aziendale.
Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento
diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità
dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già
operante ma senza matricola o codice azienda per agricoli ), gli utenti
potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro
disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS.
La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di
sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con
dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al
"continuum" dell'attività dell'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli
adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro
Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti
potranno utilizzare uno dei citati canali telematici. In merito alla gestione delle informazioni
riguardanti la sede operativa dell'impresa, per quanto osservato al periodo
precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte
richiamate.
Con riferimento infine alla modifica delle
informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la
denominazione dell'impresa e l'attività economica dell'impresa, poiché le
stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad
assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il
canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM
o della pratica DA, per le aziende agricole."
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in
Roma
www.rossellaquinavalle.it
Imposta di registro- ISTAT Febbraio 2010 Imposta di registro- ISTAT
Di Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
In scadenza il 30/03/2010 il pagamento relativo all'imposta
di registro sui canoni di locazione per le cessioni, le risoluzioni anche
tacite, annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani
successive alla prima, con inizio a partire 01/03/2010 (30
giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di
rinnovo), anche se di minimo importo.
L'indice ISTAT da
applicare per la variazione annuale Febbraio 2009 - Febbraio 2010 e' pari a 0,975 % già ridotto al 75%.
L'Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale Febbraio 2008 - Febbraio 2010 è pari a 2,100% già ridotto al 75%.
Il pagamento va effettuato
tramite modello F23 in banca o alla posta utilizzando i codici:
107T per l'imposta di registro per contratti di
locazione di fabbricati per l'intero periodo;
108T Imposta di registro per affitto fondi rustici;
109T Imposta di registro per atti, contratti
verbali e denunce;
110T Imposta di registro per cessioni ( contratti
di locazioni e affitti);
112T per le annualità successive alla prima dei
contratti di locazione dei fabbricati;
114T per l'imposta di registro per proroghe;
115T per l'imposta di registro per contratti di
locazione per la prima annualità;
Causale RP (registrazione atti pubblici o privati )
Andrà indicato il codice
dell'ufficio presso il quale e' viene registrato il contratto
Per i contratti di nuova
stipulazione, la registrazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle
Entrate, andrà effettuata dopo l'effettuazione del pagamento dell'imposta,
entro 30 giorni dalla stipula, accompagnata da un apposito stampato con
l'apposizione di una marca da bollo di 14.62 euro per ogni 4 facciate scritte e
comunque ogni 100 righe.
L'imposta è pari al 2% del canone
annuo di affitto (0,50% per i fondi rustici e 1% per gli immobili strumentali anche se
soggetti all'imposta sul valore aggiunto),rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT intervenuti, con un minimo però di Euro 67.
In caso di risoluzione anticipata
del contratto di affitto, e' dovuta, ai sensi dell'articolo 28 del DPR
131/1986, l'imposta di Euro 67 entro 30 giorni dalla data della risoluzione
anticipata con modello F23 e codice tributo 113T (articolo 17 DPR 131/1986).
Andrà poi depositato il versamento, unitamente alla comunicazione di cessata
locazione all'ufficio delle entrate entro 20 giorni dal pagamento.
Ravvedimento OPEROSO
Se si è
dimenticati di versare l'imposta di registro, si può rimediare attraverso
l'istituto del ravvedimento operoso, oggi ancor più conveniente.
Se
l'imposta viene pagata entro 30 giorni dall'omissione, si dovrà pagare la
sanzione del 2,50% dell'imposta dovuta , oltre agli interessi di mora calcolati
al tasso del 3% annuo.
Se il
ritardo supera i 30 giorni, la sanzione
salirà al 3%.
Codici
tributo da indicare su modello F23:
Tributo
112T: Imposta più interessi;
Tributo
671T: sanzione;
causale
SZ con indicazione dell'anno cui si riferisce la sanzione..
Alcune informazioni:
Nel caso il contratto sia stato registrato telematicamente, il
versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite F24 on line.
L'ammontare
dell'imponibile sul quale calcolare l'imposta del 2%, andrà ridotto di un 30%
nel caso di contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 2
della legge 431/98.
Mancata registrazione del contratto
Si
ricorda che la mancata registrazione del contratto di affitto rende nulle le
obbligazioni di ambo le parti
Contratto ad uso turistico
Il contratto di locazione ad uso
turistico non rientra nell'ambito della normativa prevista dalla legge 431/98
ma viene regolato dall'articolo 1571 e seguenti del c.c. .
Il contratto di locazione è comunque
soggetto all'obbligo di registrazione solo se superiore ai 30 giorni.
Ulteriori informazioni si
potranno ottenere:
visitando il sito www.agenziaentrate.gov.it,
telefonando al numero 848800444.
Rossella
Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle,it
730-4 obbligo o facoltà?
730-4 obbligo o facoltà?
di Rossella Quintavalle
Partito in via sperimentale
nel 200, e limitato solo ad alcune regioni, da quest' anno la comunicazione
all'Agenzia delle Entrate dei dati del sostituto d'imposta contenente gli
indirizzi e-mail anche dell'intermediario per la ricezione dei modelli 730/4 in
modalità telematica, coinvolge tutte le regioni d'Italia ad eccezione di alcuni
grandi sostituti quali l'INPS, l'IPOST, l'INPDAP, il Ministero Economia e
Finanze, le Ferrovie dello Stato e Poste spa.
Si è discusso molto
sull'obbligatorietà o la facoltà di tale nuova comunicazione, per concludere che, seppure derivi da un
obbligo di legge, nessuna sanzione sarà applicata. L'unica diversità consisterà
nel fatto che chi adempierà entro il 31/03/2010, potrà, già da quest'anno, ricevere
le comunicazioni dei risultati dei modelli 730 dei propri dipendenti, direttamente
in via telematica, senza fogli che viaggiano qua e là tra fax, scansioni e-mail,
o recapiti postali.
Un vantaggio quindi che non
è da sottovalutare soprattutto quando si è in possesso di un software
gestionale paghe che in automatico preleva il file e lo carica direttamente
nelle nostre banche dati per l'elaborazione dei cedolini di luglio 2010.
Ultima a dare qualche altra
indicazione sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate stessa con la circolare n.
16 del 27/03/2010 che si riporta testualmente:
"2.4 Comunicazione utenza telematica
per la ricezione dei mod. 730-4
L'art. 16 del D.M. n. 164 del 1999 stabilisce che i CAF trasmettono
telematicamente il risultato finale delle dichiarazioni 730 (mod. 730-4)
all'Agenzia delle entrate, che lo rende disponibile in via telematica,
ai sostituti
d'imposta.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 febbraio
2010 ha approvato il modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica
dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle
Entrate" (v.
punto 3.5), che deve essere compilato dai sostituti d'imposta indicando
la sede
telematica (fisconline o entratel) o l'intermediario presso cui saranno
resi
disponibili i dati contabili del mod. 730-4 e trasmesso entro il 31
marzo.
Negli anni 2008 e 2009 è stata avviata una prima fase di sperimentazione
che ha interessato un limitato numero di sostituti d'imposta,
individuato in base
al domicilio fiscale in determinate province.
Da quest'anno il flusso informativo dei dati viene esteso a tutte le
province
del territorio italiano, pertanto, tutti i sostituti d'imposta,
indipendentemente dalla
provincia in cui hanno il loro domicilio fiscale, che intendono ricevere
i dati per
effettuare i conguagli direttamente dall'Agenzia delle entrate,
trasmettono in via
telematica, direttamente o tramite un intermediario, tale modello di
comunicazione. Sono esclusi da questa possibilità alcuni grandi sostituti
indicati
al punto 3.6.
Domanda di disoccupazione con requisiti ridotti
Domanda di disoccupazione
con requisiti ridotti
il 31/03/2010 scade il
termine per presentare la domanda per la disoccupazione con requisiti ridotti.
Tale
trattamento speciale spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali
negli ultimi due anni, ma che vantano:
-
nell'anno
solare precedente la domanda hanno lavorato almeno 78 giornate, comprese le
festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);
- risultino assicurati da almeno due anni e quindi avere almeno un contributo
settimanale versato prima del biennio solare precedente l'anno di presentazione
della domanda.
L'erogazione effettuata
dall'Istituto di Previdenza spetterà, per un numero di
giornate pari a quelle effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un
massimo di 180 giornate per un importo QUANTO SPETTA
pari al 35%
della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i
giorni successivi, nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 858,58 €,
elevato a 1.031,93 € per i lavoratori che hanno una retribuzione lorda mensile
superiore a 1.857,48 €.
La
domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere
presentata all'Inps entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui è
cessato il rapporto di lavoro.
Indennità di disoccupazione con
requisiti normali:
Si ricorda che
da quest'anno l'INPS, con circolare n.
29 del 3/03/2010 ha comunicato l'avvio di una nuova procedura di invio
telematico per i possessori di PIN pr la sola domanda di disoccupazione con
requisiti normali.
Rossella
Quintavalle C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Prestazioni malattia e maternità
Con circolare n. 37 del
11/03/2010 L'INPS ha comunicato i valori utili per il pagamento delle
prestazioni di malattia e maternità di alcune categorie di lavoratori,
vediamone alcune:
LAVORATORI DOMESTICI
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di
maternità/paternità, il cui inizio si colloca nel 2010, devono essere
utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie (v. circ. n. 11 del
28.01.2010):
Ø euro 6,40 per le
retribuzioni orarie effettive fino ad euro 7,22;
Ø euro 7,22 per le
retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 7,22 e fino
ad euro 8,81;
Ø euro 8,81 per
le retribuzioni orarie effettive superiori ad euro 8,81;
Ø euro 4,65 per
i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
LAVORATRICI AUTONOME COMMERCIANTI E ARTIGIANE:
L'indennità per i due mesi precedenti la data del
parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo
parentale nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere
calcolate utilizzando i seguenti importi:
>
commercianti: euro 34,17,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno
2010 per la qualifica di impiegato del commercio (tab. A allegata alla circolare
n. 16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo
indennizzabile abbia inizio nel 2010.
>
artigiane: euro 38,99,
corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno
2010 per la qualifica di impiegato dell'artigianato (tab. A allegata alla circolare n.
16/2010), con riferimento agli eventi per i quali il periodo
indennizzabile abbia inizio nel 2010.
LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE
SEPARATA
Il contributo mensile utile ai fini
dell'accertamento del requisito richiesto si ottiene, quindi, per l'anno 2010,
applicando l'aliquota del 26,72% sul minimale di reddito di cui all'art. 1,
comma 3, della Legge n. 233/90 che è pari, per il suddetto anno, a euro 14.334,00.
Conseguentemente, il contributo mensile utile è pari ad euro 319,17.
Per gli eventi insorti nel 2010, il limite di
reddito previsto ai fini dell'erogazione dell'indennità per degenza ospedaliera
e dell'indennità di malattia corrisponde ad euro 64.054,90 (=
70% del massimale 2009, pari ad euro 91.507,00).
INDENNITA
DI MALATTIA
l'indennità di malattia andrà calcolata - applicando
la percentuale del 4%, del 6% o dell'8% a seconda delle mensilità di
contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti l'evento - assumendo a
riferimento l'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo di cui all'art. 2, comma 18, della Legge n. 335/1995, valido
per l'anno di inizio della malattia stessa.
Conseguentemente, per le malattie iniziate nell'anno
2010, anno nel quale il massimale contributivo suddetto è risultato pari a euro 92.147,00,
l'indennità sarà calcolata su euro
252,46 (euro 92.147,00 diviso 365) e corrisponderà, per ogni giornata
indennizzabile, a:
· euro 10,10
(4%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 3 a 4
mensilità di contribuzione;
· euro 15,15
(6%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8
mensilità di contribuzione;
· euro 20,20
(8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12
mensilità di contribuzione.
Degenza ospedaliera
Come è noto, secondo i criteri vigenti (v. circ. n. 147 del
23.7.2001), l'indennità in questione va calcolata -con
percentuali diverse (8% - 12% - 16%) a seconda della contribuzione attribuita
nei dodici mesi precedenti il ricovero- sull'importo che si ottiene dividendo
per 365 il massimale contributivo (intero) di cui all'art. 2, comma 18, della citata
legge 8.8.1995, n. 335, valido per l'anno nel quale ha avuto inizio l'evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell'anno
2010, l'indennità, calcolata su euro 252,46, corrisponderà, per ogni
giornata indennizzabile, a:
euro 20,20, in caso di accrediti contributivi
da 3 a 4
mesi;
euro 30,29, in caso di accrediti contributivi
da 5 a 8
mesi;
euro 40,39 in caso di accrediti contributivi
da 9 a 12
mesi.
Dal sito dell'INPS.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Sul sito dell'INPS i moduli per richiedere l'una tantum dei collaboratori Con la circolare n. 36 del 9/03/2010 l'INPS pubblica la modulistica necessaria per la domanda di indennità una tantum a tutela del reddito.
Si riepiloga la normativa:
La legge Finanziaria per il 2010 (comma 130 legge 191/2009) ha ampliato la platea dei possibili beneficiari dell'indennità una tantum prevista per i collaboratori che perdono il posto di lavoro, prevista dal D.L. n. 185/2008, convertito in legge 2/2009.
La misura dell'intervento
Per l'anno 2010 la misura dell'integrazione corrisponderà al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente e comunque non superiore a 4.000,00 Euro.
I requisiti per accedere al trattamento
- il collaboratore deve essere iscritto in via esclusiva alla gestione separata dell'INPS: sono quindi esclusi i titolari di redditi da lavoro autonomo, i titolari di pensione e chiunque sia iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria oltre alla gestione separata;
- con riferimento all'ultimo rapporto di lavoro che dà origine alla richiesta, il collaboratore deve aver svolto la propria attività in regime di mono committenza;
- il collaboratore nell'anno precedente l'evento di "fine lavoro" deve aver percepito un reddito che, per il 2009, deve essere compreso tra 5.000 euro e 20.000 e deve risultare accreditato presso la gestione separata INPS un numero di mensilità di contribuzione almeno pari a 3;
- nell'anno di riferimento, ovvero l'anno in cui si è verificata la "fine lavoro", deve essere stata accreditata presso la gestione separata almeno una mensilità di contribuzione nel rispetto dei minimali contributivi vigenti (in riferimento all'anno 2010 il collaboratore dovrebbe quindi aver percepito un reddito pari almeno a 1.194.50 euro, essendo il minimale fissato per l'anno 2010 a 14.334,00 euro (minimale previsto per la gestione artigiani e commercianti);
- il richiedente deve risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi.
Restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31/12/2009 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data.
Ulteriore Condizione
L'una tantum per fine lavoro dei collaboratori a progetto è subordinata alla presentazione, da parte dei richiedenti, di una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.
In caso di rifiuto dell'eventuale offerta di un percorso di riqualificazione professionale ovvero di lavoro congruo proposto ai sensi della legge 291/2004, il collaboratore perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale.
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Indice ISTAT Febbraio 2010 aggiornamento degli affitti
Indice
ISTAT Febbraio 2010 aggiornamento degli affitti
Di Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro
inRoma
L'indice
ISTAT da applicare per la variazione annuale Febbraio 2009 -
Febbraio 2010 e' pari a 0,975 %
già ridotto al 75%.
L'Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale Febbraio 2008 - Febbraio 2010 è pari a 2,100% già ridotto al 75%.
Per calcolare l'indice di
rivalutazione da applicare per l'adeguamento annuale degli affitti bisogna fare
riferimento alla variazione verificatasi nell'anno precedente al mese di
decorrenza del contratto, data dall'indice del costo della vita per le famiglie
di impiegati ed operai .
Vediamo come si calcola l'aggiornamento ISTAT in alcuni contratti:
- patti in deroga: si applica il 75 % della variazione annuale;
- affitti a canone convenzionato (legge 431/98): si applica limitatamente al
75% solo se previsto sul contratto dove potrebbe essere previsto anche
l'adeguamento del 100% (vedi meglio in seguito).
- Affitti ad equo canone: si aggiornano a cadenze fisse in gennaio o secondo il 75% di appositi indici.
- Affitti ad equo canone: ( legge 392/1978) si aggiornano a cadenze fisse in
gennaio o secondo il 75% di appositi
indici.
- Usi diversi: il dato della variazione biennale, serve per l'aggiornamento di
alcuni "usi diversi" che non hanno però riferimento all'ISTAT annuale.
I contratti ad uso
abitativo stipulati dopo il 30 dicembre 1998 (entrata in vigore della legge
431/98), possono essere rivalutati ogni anno anche del 100% dell'indice ISTAT
(indice FOI- Famiglie operai-impiegati) se previsto contrattualmente.
Per i contratti ad uso
diverso dall'abitativo, indipendentemente dalla data di stipula, e per quelli
ad uso abitativo stipulati prima del 30/12/1998, non si potrà richiedere più
del 75% dell'indice di rivalutazione.
Riteniamo utile ricordare
che le normative relative ai contratti di affitto a equo canone o con i patti
in deroga prevedono l'obbligatorietà dell'adeguamento ISTAT dal momento della
richiesta del proprietario. Non sarà possibile, quindi, richiedere gli
arretrati se la richiesta non sia stata avanzata per anno. L'aggiornamento del
canone è dovuto solo se pattuito e dal mese successivo alla richiesta. In
compenso però, il proprietario che si è dimenticato di chiedere l'
aggiornamento, potrà ottenerlo dal momento della sua richiesta adeguando il calcolo in questo modo: l'aggiornamento
del canone deve essere calcolato con il criterio della rivalutazione -
dimenticata negli anni precedenti- del
canone iniziale dall'inizio del contratto fino alla data della richiesta" (Sentenza Cass. n.15034 del 2004), ma senza
richiedere gli arretrati e tanto meno gli interessi.
Per l'aggiornamento dell'indice ISTAT occorre fare riferimento alla variazione
relativa al mese corrispondente a quello della stipulazione del contratto. Così
se il contratto e' stato stipulato a Febbraio 2009, si farà riferimento alla percentuale ISTAT del mese di Febbraio
2010.
Si sa però che gli indici vengono pubblicati in genere due mesi dopo e
quindi e' opportuno applicare al canone l'ultima variazione nota, con riserva
magari, di adeguamento successivo.
l'aggiornamento si applica sul canone di locazione aumentato
degli aggiornamenti ISTAT relativi alle annualità precedenti. Di conseguenza
l'imposta di Registro di cui all'articolo 17, Decreto del Presidente della
Repubblica, 131/86, deve essere calcolata sul canone di locazione aggiornato in
base all'ultima variazione ISTAT effettuata.
Le norme che regolano
invece il contratto stipulato ai sensi della legge 09/12/1998 n. 431 abrogano
l'articolo 24 della legge sull'equo canone prevedendo che se la clausola
di adeguamento ISTAT non e' specificatamente prevista sul contratto, nulla e'
dovuto in merito. Ma potrebbe anche accadere che in contratto venga aggiunta la
clausola dell'aggiornamento automatico dell'ISTAT addirittura in misura
maggiore rispetto al 75% e fino al 100%.
Se inserita in contratto la clausola dell'obbligo automatico che obbliga il
conduttore a versare anche l'adeguamento ISTAT, questo diventa parte integrante
del contratto stesso e soggetto all'applicazione della norma dell'articolo 2948
del codice civile che prevede la prescrizione del diritto quando siano
trascorsi cinque anni.
Si ricorda che in caso di risoluzione del contratto di affitto, bisognerà
effettuare un versamento di 67 Euro con modello F23 indicando il codice tributo
113T.
Per conoscere dati ISTAT di vecchia data, potrete consultare il sito internet www.sicet.it
Contratto ad uso turistico
Il contratto di locazione ad uso turistico non rientra nell'ambito della
normativa prevista dalla legge 431/98 ma viene regolato dall'articolo 1571 e
seguenti del c.c. . Il contratto è soggetto all'obbligo di registrazione solo
se superiore ai 30 giorni.
Curiosità:
gli indici dei prezzi al consumo esprimono le variazioni dei prezzi nel
tempo di un paniere che rappresenta tutti i servizi e i beni destinati al
consumo da parte delle famiglie.
L'ISTAT produce tre diversi indici di prezzi al consumo:
1. il NIC: ( indice nazionale
dei prezzi al consumo per l'intera collettività) ossia misura dell'inflazione a
livello del sistema economico interno.
2. il FOI: ( indice nazionale
dei prezzi al consumo per famiglie e operai e impiegati) ossia consumi
dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un operaio o un impiegato; (indice
usato per adeguare gli affitti, gli assegni periodici ai coniugi separati, le
rivalutazioni su debiti/crediti pregressi);
3. l'IPCA: ( indice dei prezzi
al consumo armonizzato per i paesi della Ue) ossia misura dell'inflazione
comparabile a livello europeo.
La rilevazione dei prezzi
Il sistema di rilevazione prevede due diverse modalità di raccolta: quella
territoriale condotta dagli uffici comunali di statistica (UCS) e che comprende
la maggior parte dei prodotti compresi nel paniere, e quella centralizzata
eseguita direttamente dall'ISTAT e che si riferisce ai prodotti che hanno
prezzi uguali in tutto il territorio nazionale.
Allegata alla presente news tabella riepilogo anno 2006 , 2007, 2008 e 2009
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
Oggi ravvedimento imposte non pagate il 16/02/2010
Il 18/03/2010
è l'ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte non
effettuate entro il 16/02/2010 tramite l'istituto del ravvedimento operoso e
riduzione del tasso di interesse
di
Rossella Quintavalle
(articolo 13 Decreto legislativo n. 472/1997
così come modificato dal decreto legge 185/2008- legge 2/2009)
Tramite
l'istituto del ravvedimento operoso, oggi molto più vantaggioso oltre che per
la rivista disciplina anche per l'abbassamento dell'interesse legale dal 3 all'1% a far data
01/01/2010, e' possibile sanare l'infrazione con sanzioni in misura ridotta,
entro trenta giorni dalla data di scadenza. La riduzione dell'interesse legale
è stata disposta dall'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Economia del 4
dicembre 2009.
E
così anziché vedersi recapitare un avviso di sanzione per ritardato pagamento,
si può sanare spontaneamente applicando solo il 2.50% sulle imposte non
pagate più gli interessi legali del calcolati,
a far data 01/01/2010 all'1% in
ragione d'anno.
N.B.:
si consiglia di non utilizzare il sistema del ravvedimento come usuale sistema
di pagamento ritardato in quanto l'Agenzia delle Entrate ha iniziato in merito
delle verifiche per scoprire chi utilizza tale strumento per evitare sempre e
comunque il rispetto delle scadenze fiscali.
Il decreto legge n. 185 del
29 novembre 2008, convertito il 29 gennaio
in Legge 2/2009, attraverso l'articolo 16, ha alleggerito le
sanzioni relative ai tardivi pagamenti di imposte, il ravvedimento operoso,
previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, è così modificato a
far data 29/11/2008:
la prevista sanzione del 30% viene ridotta:
• Ad 1/12 (2.50%) se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di
scadenza ( fino al 28/11/2008 era il 3,75%);
• Ad 1/10 (3%) se il pagamento viene effettuato con ritardo
superiore ai trenta giorni ma entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all'anno in cui la violazione viene commessa (
fino al 28/11/2008 era pari al 6%).
Elemento necessario per la validità dell'operazione è che la sanzione sia
pagata negli stessi termini posti per il ravvedimento dell'imposta
dimenticata unitamente al relativo interesse maturato per ogni giorno di
ritardo.
L'anno da indicare sul
modello F24 sarà quello cui si riferisce il versamento: ad esempio se si
vogliono ravvedere a marzo 2010 le ritenute 1001 relative al mese di novembre 2009 in scadenza il 16/12/2009,
si dovrà indicare l'anno a cui si riferisce l'omesso versamento e quindi il 2009.
La sanzione sarà ridotta
sempre che la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Quindi
per fare un esempio, se l'imposta non pagata si riferisce alle ritenute dei
dipendenti > codice 1001 per Euro 1000,00 in scadenza il 16/02/2010, entro il 18/03/2010
occorrerà indicare con il codice 1001 Euro 1002.47 (1000 più interessi maturati
calcolati all' 1% (dal 01/01/2010).
>
codice 8906 ( sanzione sostituti di
imposta) Euro 25.00 ( 1000,00 x 2.50%).
Il
codice per la sanzione varia a seconda dell'imposta non pagata nei termini.
Si
ricorda inoltre che non esiste modo per ravvedere autonomamente i contributi
INPS non versati per i quali arriverà nota di rettifica dell'INPS che chiederà
di utilizzare non più il codice DM10 in caso di contributi dipendenti, ma il
codice RC01. A tal proposito si ricorda che l'errato utilizzo del codice, non
permetterà l'abbinamento del pagamento mancante con il rischio di invio di
cartella esattoriale sebbene si è provveduto al pagamento.
L'avviso
bonario verrà notificato dall'Istituto di Previdenza alla casella di posta
elettronica del Consulente del Lavoro incaricato all'Invio delle denunce
mensili per dare al professionista incaricato la possibilità di poterla eventualmente
contestare e direttamente in forma cartacea all'azienda debitrice.
Codici ravvedimento principali:
-
8901 IRPEF
-
8902 Addizionale regionale IRPEF
-
8926 Addizionale comunale IRPEF (così come modificato ris.n. 368/E del
12/12/2007)
-
8904 IVA
-
8905 IRPEG
-
8906 Sostituti d'imposta
-
8907 IRAP
-
8918 IRES
Gli
interessi andranno indicati con apposito tributo tranne che sulle ritenute
effettuate dai Sostituti d'imposta che continueranno a sommare gli interessi
all'imposta indicandoli distintamente solo nel quadro ST del modello 770.
Nuovi Codici Interessi:
-
1989 interessi sul ravvedimento IRPEF
-
1990 sul ravvedimento IRES
-
1991 sul ravvedimento IVA
-
1992 sul ravvedimento imposte sostitutive
-
1993 sul ravvedimento IRAP
-
1994 sul ravvedimento addizionale regionale
-
1998 sul ravvedimento addizionale comunale.
I
codici 1989, 1990, 1991 e 1992 andranno indicati nella sezione erario;
I
codici 1993 e 1994 andranno utilizzati nella sezione "regioni" unitamente al
codice della regione interessata;
Il
codice 1998 dovrà essere indicato nella sezione "ici ed altri tributi locali",
unitamente al codice del comune interessato.
Pagamenti con modello F23
Le
sanzioni relative a imposte di registro e altri tributi indiretti, andranno
pagate con modello F23. Nello spazio causale si dovrà indicare il codice "SZ" oltre al
codice relativo al tributo ravveduto in caso di versamento contestuale.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it