Imposta di registro- ISTAT
Di Rossella Quintavalle
Consulente del Lavoro in Roma
In scadenza il 30/03/2010 il pagamento relativo all'imposta
di registro sui canoni di locazione per le cessioni, le risoluzioni anche
tacite, annualità di contratti pluriennali relativi ad immobili urbani
successive alla prima, con inizio a partire 01/03/2010 (30
giorni dalla sottoscrizione del contratto o dalla data della decorrenza di
rinnovo), anche se di minimo importo.
L'indice ISTAT da
applicare per la variazione annuale Febbraio 2009 - Febbraio 2010 e' pari a 0,975 % già ridotto al 75%.
L'Indice ISTAT da applicare per la variazione biennale Febbraio 2008 - Febbraio 2010 è pari a 2,100% già ridotto al 75%.
Il pagamento va effettuato
tramite modello F23 in banca o alla posta utilizzando i codici:
- 107T per l'imposta di registro per contratti di
locazione di fabbricati per l'intero periodo;
- 108T Imposta di registro per affitto fondi rustici;
- 109T Imposta di registro per atti, contratti
verbali e denunce;
- 110T Imposta di registro per cessioni ( contratti
di locazioni e affitti);
- 112T per le annualità successive alla prima dei
contratti di locazione dei fabbricati;
- 114T per l'imposta di registro per proroghe;
- 115T per l'imposta di registro per contratti di
locazione per la prima annualità;
- Causale RP (registrazione atti pubblici o privati )
Andrà indicato il codice
dell'ufficio presso il quale e' viene registrato il contratto
Per i contratti di nuova
stipulazione, la registrazione presso l'ufficio locale dell'Agenzia delle
Entrate, andrà effettuata dopo l'effettuazione del pagamento dell'imposta,
entro 30 giorni dalla stipula, accompagnata da un apposito stampato con
l'apposizione di una marca da bollo di 14.62 euro per ogni 4 facciate scritte e
comunque ogni 100 righe.
L'imposta è pari al 2% del canone
annuo di affitto (0,50% per i fondi rustici e 1% per gli immobili strumentali anche se
soggetti all'imposta sul valore aggiunto),rivalutato in base agli aggiornamenti
ISTAT intervenuti, con un minimo però di Euro 67.
In caso di risoluzione anticipata
del contratto di affitto, e' dovuta, ai sensi dell'articolo 28 del DPR
131/1986, l'imposta di Euro 67 entro 30 giorni dalla data della risoluzione
anticipata con modello F23 e codice tributo 113T (articolo 17 DPR 131/1986).
Andrà poi depositato il versamento, unitamente alla comunicazione di cessata
locazione all'ufficio delle entrate entro 20 giorni dal pagamento.
Ravvedimento OPEROSO
Se si è
dimenticati di versare l'imposta di registro, si può rimediare attraverso
l'istituto del ravvedimento operoso, oggi ancor più conveniente.
Se
l'imposta viene pagata entro 30 giorni dall'omissione, si dovrà pagare la
sanzione del 2,50% dell'imposta dovuta , oltre agli interessi di mora calcolati
al tasso del 3% annuo.
Se il
ritardo supera i 30 giorni, la sanzione
salirà al 3%.
Codici
tributo da indicare su modello F23:
Tributo
112T: Imposta più interessi;
Tributo
671T: sanzione;
causale
SZ con indicazione dell'anno cui si riferisce la sanzione..
Alcune informazioni:
Nel caso il contratto sia stato registrato telematicamente, il
versamento deve essere eseguito esclusivamente tramite F24 on line.
L'ammontare
dell'imponibile sul quale calcolare l'imposta del 2%, andrà ridotto di un 30%
nel caso di contratti di locazione a canone concordato di cui all'articolo 2
della legge 431/98.
Mancata registrazione del contratto
Si
ricorda che la mancata registrazione del contratto di affitto rende nulle le
obbligazioni di ambo le parti
Contratto ad uso turistico
Il contratto di locazione ad uso
turistico non rientra nell'ambito della normativa prevista dalla legge 431/98
ma viene regolato dall'articolo 1571 e seguenti del c.c. .
Il contratto di locazione è comunque
soggetto all'obbligo di registrazione solo se superiore ai 30 giorni.
Ulteriori informazioni si
potranno ottenere:
Rossella
Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle,it
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