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Dal 1 Aprile obbligatorio utilizzare COMUNICA

di Rossella Quintavalle

 

 

Con l'articolo 9 del D.L. n. 7 - convertito in Legge n. 40 del 2/04/2007 -, nasce questo nuovo progetto dal nome "COMUNICA", Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.

Una sola comunicazione per assolvere, con un unico invio telematico, tutti gli adempimenti di tipo amministrativo, fiscale, previdenziale, assicurativo e ai fini del Registro delle Imprese.

Tale nuova modalità, avviata nel 2008, applicata da ottobre 2009, sarà a regime dal 01/04/2010 per tutte le nuove imprese.

 

Sono quindi coinvolti i dati relativi che devono essere a conoscenza di:

 

a) gli uffici del registro imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;

b) l'Agenzia delle entrate;

c) l'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS);

d) l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) le commissioni provinciali per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

f) il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

 

Le comunicazioni da effettuare tramite COMUNICA:

 

a) dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

b) domanda d'iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;

c) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;

d) domanda d'iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art. 44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;

e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;

f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:

1) attività esercitata;

2) cessazione attività;

3) modifica denominazione impresa individuale;

4) modifica ragione sociale;

5) riattivazione attività;

6) sospensione attività;

7) modifica della sede legale;

8) modifica della sede operativa;

g) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;

h) domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.

 

Informazioni dell'INPS

Con propria circolare n. 41 del 26/03/2010 l'Istituto di Previdenza detta le modalità di comunicazione per quanto attiene le informazioni che lo riguardano.

 

Non sempre, anzi quasi mai, aprendo un'attività, si assume in contemporanea il personale dipendente e quindi non necessita attivare immediatamente e obbligatoriamente posizioni inattive, mentre si dovrà dare indicazioni circa l'eventuale posizione del socio artigiano o commerciante da iscrivere obbligatoriamente alla gestione previdenziale.

 

Testualmente dalla circolare 41/2010 dell'INPS:

 

"Pertanto nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale.

Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoli ), gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS.

La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al "continuum" dell'attività dell'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti potranno utilizzare uno dei citati canali telematici. In merito alla gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell'impresa, per quanto osservato al periodo precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte richiamate.

Con riferimento infine alla modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell'impresa e l'attività economica dell'impresa, poiché le stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA, per le aziende agricole."

 

 

Rossella Quintavalle

Consulente del lavoro in Roma

www.rossellaquinavalle.it

 

 
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