|
Dal 1 Aprile obbligatorio utilizzare COMUNICA
di Rossella Quintavalle
Con l'articolo 9 del D.L.
n. 7 - convertito in Legge n. 40 del 2/04/2007 -, nasce questo nuovo progetto
dal nome "COMUNICA", Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa.
Una sola comunicazione per
assolvere, con un unico invio telematico, tutti gli adempimenti di tipo
amministrativo, fiscale, previdenziale, assicurativo e ai fini del Registro
delle Imprese.
Tale nuova modalità,
avviata nel 2008, applicata da ottobre 2009, sarà a regime dal 01/04/2010 per
tutte le nuove imprese.
Sono quindi coinvolti i dati relativi che devono
essere a conoscenza di:
a) gli uffici del registro
imprese delle camere di commercio industria, artigianato e agricoltura;
b) l'Agenzia delle entrate;
c) l'Istituto nazionale
previdenza sociale (INPS);
d) l'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
e) le commissioni provinciali
per l'artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle
imprese artigiane;
f) il Ministero del Lavoro,
della salute e delle politiche sociali.
Le comunicazioni da effettuare tramite COMUNICA:
a) dichiarazione di inizio
attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA, ai sensi dell'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
b) domanda d'iscrizione di
nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel R.E.A., con
esclusione dell'adempimento del deposito del bilancio;
c) domanda d'iscrizione,
variazione, cessazione dell'impresa ai fini INAIL;
d) domanda d'iscrizione,
variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'INPS relativamente
alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali, ai sensi dell'art.
44, comma 8, del decreto-legge n. 269/2003;
e) domanda di iscrizione e
cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
f) variazione dei dati
d'impresa con dipendenti ai fini INPS in relazione a:
1) attività esercitata;
2) cessazione attività;
3) modifica denominazione
impresa individuale;
4) modifica ragione sociale;
5) riattivazione attività;
6) sospensione attività;
7) modifica della sede
legale;
8) modifica della sede
operativa;
g) domanda di iscrizione,
variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
h) domanda di iscrizione,
variazione e cessazione di impresa artigiana nell'albo delle imprese artigiane.
Informazioni dell'INPS
Con propria circolare n. 41
del 26/03/2010 l'Istituto di Previdenza detta le modalità di comunicazione per
quanto attiene le informazioni che lo riguardano.
Non sempre, anzi quasi mai,
aprendo un'attività, si assume in contemporanea il personale dipendente e
quindi non necessita attivare immediatamente e obbligatoriamente posizioni
inattive, mentre si dovrà dare indicazioni circa l'eventuale posizione del
socio artigiano o commerciante da iscrivere obbligatoriamente alla gestione
previdenziale.
Testualmente dalla circolare 41/2010 dell'INPS:
"Pertanto nei casi di avvio dell'attività dell'impresa con
contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà
dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende
necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (matricola aziendale per
nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA, per le aziende agricole), gli utenti
dovranno utilizzare esclusivamente il predetto canale telematico, valorizzando
l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica (pratica DM o pratica
DA). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di
iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né, tanto meno, il
previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole,
il modello di denuncia aziendale.
Nelle ipotesi di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento
diverso dall'avvio dell'attività dell'impresa, da cui discende la necessità
dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già
operante ma senza matricola o codice azienda per agricoli ), gli utenti
potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi al loro
disposizione dalla piattaforme web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS.
La medesima facoltà potrà essere esercitata anche nelle ipotesi di
sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con
dipendenti, in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al
"continuum" dell'attività dell'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli
adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro
Imprese, ma solo ai fini INPS. Anche nelle predette situazioni gli utenti
potranno utilizzare uno dei citati canali telematici. In merito alla gestione delle informazioni
riguardanti la sede operativa dell'impresa, per quanto osservato al periodo
precedente, resta facoltà degli utenti utilizzare una delle modalità più volte
richiamate.
Con riferimento infine alla modifica delle
informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la
denominazione dell'impresa e l'attività economica dell'impresa, poiché le
stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad
assolvere al Registro Imprese, gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il
canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM
o della pratica DA, per le aziende agricole."
Rossella Quintavalle
Consulente del lavoro in
Roma
www.rossellaquinavalle.it
Cita quest'articolo sul tuo sitoPer creare un link verso quest'articolo sul tuo sito, copia e incolla il testo qui sotto nella tua pagine.
Visualizzazione del link :
 |