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Da metà aprile più diffusi
i voucher in tabaccheria
I voucher per lavoro
occasionale di tipo accessorio, da metà aprile saranno anche nelle tabaccherie
della Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia e Sicilia. Questo l’esito
dell’accordo stipulato dal Presidente Antonio Mastrapasqua dell’INPS e il
presidente della FIT Giovanni Risso. (Federazione italiana tabaccai).
Sarà molto più agevole
utilizzarli per regolarizzare quei rapporti che vivono nel limbo tra lavoro
subordinato e lavoro autonomo.
Per approfondimento in
merito si riporta l’approfondimento già pubblicato in data 08/03/2010 su questo
sito.
Il lavoro occasionale e i voucher
Approfondimento
di Rossella Quintavalle
Chi come me sono anni che
ci sta in mezzo, ne ha sentite di tutti i colori sulle tipologie di lavoro
possibili, ma ogni volta, prima viene lanciata la “genialata” e poi si mette
tutti sul chi va là per paura di un uso incontrollato del nuovo istituto. Si precisa
quindi che: per prestazioni di lavoro
occasionale accessorio devono intendersi attività lavorative di natura
meramente occasionale e accessoria, non riconducibili alle tipiche tipologie di
lavoro subordinato. Non pensiamo quindi che si possa sostituire un
lavoratore subordinato utilizzando un voucher. L’avvertimento è d’obbligo
perché spesso si sente sussurrare la proposta di utilizzare questa nuova
tipologia di lavoro, ad esempio, provare un lavoratore prima di assumerlo o per
evitare un contratto a tempo determinato.
Non è così. Il legislatore ha solo voluto assicurare un minimo di tutela
previdenziale e assicurativa a lavoratori a rischio di esclusione sociale,
impegnati in piccoli lavori occasionali, altrimenti utilizzati in nero.
Oramai di uso comune, forse
troppo comune, sono i voucher per piccoli lavori occasionali nell’ambito del
lavoro accessorio ai sensi dell’articolo 70, lettera a) del D.lg. 276/2003 e
successive modificazioni.
Tra le ultime, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 in vigore dal 12
aprile 2009, ha
apportato significative modifiche all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003 in merito
al campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio e
ultimissime in materia normativa, sono le novità introdotte dalla legge
Finanziaria n. 191/2009.
Dopo aver conosciuta
l’applicabilità dei voucher a piccoli lavori domestici, con la circolare n. 88 del 9 luglio 2009 l’INPS ha
precisato che le novità introdotte dal comma 12 dell’art. 7-ter della legge n.
33/2009, interessano specificatamente:
gli studenti, le
casalinghe, i pensionati ed i percettori di prestazioni integrative del salario
o sostegno del reddito. A seguito delle novità introdotte dall’ultima legge
Finanziaria e dell’ampliamento del campo di utenti e attività, l’INPS torna
sull’argomento con la circolare n. 17 del 3/02/2010.
Questo il quadro in questo
momento:
Per quel che riguarda gli studenti:
- Gli studenti con meno di
25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università
o istituto scolastico di ogni ordine e grado, possono accedere al lavoro
occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di
vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici (art. 70, comma 1, lettera
e). Gli stessi possono essere impiegati, nei periodi sopra indicati, per
svolgere attività di lavoro occasionale accessorio rese nell’ambito di
qualsiasi settore produttivo, compresi gli Enti locali. Per l’individuazione
dei “periodi di vacanza”, si considerano tali:
a) “vacanze natalizie” il
periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
b) “vacanze pasquali” il periodo
che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell’Angelo;
c) “vacanze estive” i
giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre.
- (NOVITA’) Gli studenti con meno di 25 anni di età, regolarmente
iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università, possono accedere al lavoro
occasionale accessorio, reso nell’ambito di qualsiasi settore produttivo
compresi gli Enti Locali, in qualsiasi periodo dell’anno.
Lavoratori part- time (NOVITA’)
La finanziaria 2010 ha introdotto una
nuova figura di lavoratore che può essere utilizzata attraverso i voucher in
via sperimentale per l’anno 2010: il lavoratore occupato part time. Lo stesso
può svolgere lavoro occasionale di tipo accessorio, in qualsiasi settore
produttivo, durante il tempo libero dall’altro lavoro part-time subordinato.
Non potrà utilizzare quel
lavoratore attraverso l’utilizzo dei voucher, lo stesso datore di lavoro che lo
ha alle proprie dipendenze per evitare possibili forme elusive della disciplina.
Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
Proroga
per tutto il 2010 per l’utilizzo dei voucher per i lavoratori percettori di
prestazioni integrative a sostegno del reddito, in tutti i settori produttivi
ed anche a favore degli Enti locali. Lavoratori destinatari:
-
percettori di
prestazioni integrative salariali;
-
percettori di
prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione quali: disoccupazione
ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili.
Il
limite massimo dei compensi per tale categoria (fra tutti i committenti)
ammonta a euro 3.000,00 netti per anno solare, corrispondenti ad un lordo di
euro 4.000,00.
Le casalinghe:
Questa categoria di
lavoratori può svolgere prestazioni di natura occasionale rese nell’ambito di
attività
agricole di carattere stagionale
(art. 70, comma 1, lettera f), come già previsto per
pensionati e studenti. Per “casalinga” deve
intendersi un soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione, lavori non
retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non presti attività
lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi.
Per i pensionati:
Qualsiasi pensionato può
svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo (art.
70, comma 1, lettera h-bis, aggiunta), oltre alle altre attività previste
dall’art. 70, comma 1 anche presso gli Enti Locali (NOVITA’).
LIMITI
I voucher o buoni lavoro,
già utilizzabili dal 01/08/2008 da quei committenti che ne fanno uso per
personale domestico (baby setter, ripetizioni, giardinieri, autisti, colf) in
modo discontinuo, sono applicabili ad attività che non danno luogo con lo
stesso committente, a compensi superiori a Euro 5000 annui e per piccoli lavori
in tutti i settori.
Il limite del compenso
erogabile dal singolo committente deve intendersi per il prestatore come netto.
Di conseguenza il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro
(corrispondenti a 4.995 euro netti).
Il lavoratore mantiene
l’iscrizione nelle liste di disoccupazione.
Con questo nuovo sistema,
attuato inizialmente nella vendemmia, si è cercato di eliminare anche le più
piccole prestazioni “in nero” consegnando al lavoratore un buono riscuotibile
in qualsiasi ufficio postale, ma bisognerà cercare di non incorrere in sanzione
utilizzando tale sistema per mascherare lavoro riconducibile alla tipologia di
lavoro subordinato o autonomo;tale sistema non potrà assolutamente essere
utilizzato nelle opere di appalto.
(NOVITA’)
> Anche le imprese
familiari rientrano tra i soggetti che possono ricorrere all’utilizzo del
lavoro occasionale di tipo accessorio in tutti i settori di attività ma potrà
essere utilizzato fino ad un massimo di euro 10.000,00 netto (euro 13.333,00
lordo) per ciascun anno fiscale.
> Tra le prestazioni di
lavoro accessorio si collocano anche tutte quelle prestazioni di natura
occasionale rese nell’ambito delle attività di lavoro svolto nei maneggi e
nelle scuderie.
Adempimenti dei committenti
I committenti che intendono avvalersi del
lavoro occasionale di tipo accessorio, mediante procedura telematica, possono
operare, alternativamente, tramite:
- Contact center INPS/INAIL (numero gratuito 803.164), se sono già
presenti sugli archivi ARCA dell'INPS.
- Internet, collegandosi al sito http://www.inps.it/ nella sezione
Servizi online - per il cittadino - Lavoro occasionale accessorio, se sono
già presenti sugli archivi INPS e già provvisti di PIN.
- Sedi INPS, previa esibizione di un documento di riconoscimento
(canale obbligatorio se non sono ancora presenti sugli archivi INPS).
- Associazioni di categoria dei datori di lavoro, firmatarie del
CCNL di settore.
I buoni, acquistabili fino
ad oggi presso l’INPS dietro presentazione del pagamento tramite c/c 89778229,
potranno essere acquistati anche in alcune tabaccherie associate alla FIT.
Con l’acquisto del buono si
compiono due pagamenti contemporaneamente: il compenso al lavoratore
occasionale e il pagamento dei contributi INPS gestione separata e INAIL.
Tali compensi sono inoltre
esenti da ogni imposizione fiscale.
Quando si utilizzano
lavoratori retribuiti tramite buono, non
è necessario comunicare anticipatamente l’assunzione del lavoratore nè
sottoscrivere un contratto di lavoro, ma resta l’obbligo della comunicazione
anticipata all’INAIL tramite la modalità fax al numero 800657657 indicando luogo
e periodo della prestazione oltre ai dati anagrafici del committente e del
lavoratore. Da settembre 2009 è attiva sul portale www.inail.it
(sezione punto Cliente) una procedura online che consente ai committenti di
effettuare la comunicazione preventiva all'INAIL e le eventuali successive
variazioni dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale accessorio
riguardanti il luogo ed il periodo della prestazione ed i dati anagrafici
propri e del prestatore, anche in caso di variazioni del periodo di lavoro
(cessazione o modifica del periodo).
Non vi è obbligo di
trascrizione sul libro UNICO del lavoro.
E’ inoltre importante
precisare che tali prestazioni occasionali non danno luogo a trattamenti di
malattia o maternità, disoccupazione e assegni familiari e non consentono il
rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
Il valore di ogni singolo
buono e’ pari a 10 Euro di cui euro 7.50 andranno al lavoratore e euro 2.50
agli istituti previdenziali. Sono disponibili anche buoni multipli da 50 Euro
con valore economico di Euro 37.50.
Rossella Quintavalle
C.d.L. in Roma
www.rossellaquintavalle.it
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I voucher in tabaccheria
Wednesday 31 March 2010
Da metà aprile più diffusi
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